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Anatocismo |
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Anatocismo e interessi ultralegali : orientamento dei tribunali
L’anatocismo è la produzione di interessi su interessi ed è la conseguenza della capitalizzazione periodica degli interessi dovuti per un determinato capitale.
La liquidazione degli interessi alla scadenza trimestrale, normalmente praticata dalle banche, determina l’incidenza del debito per interessi nel conto corrente. Conseguentemente, gli interessi via via maturati si sommano alle altre operazioni in conto capitale e su tale somma si computano altri interessi, determinando il fenomeno dell’anatocismo.
L’anatocismo è ordinariamente vietato dall’art. 1283 c.c. il quale prevede che gli interessi sugli interessi, in mancanza di usi contrari, sono ammissibili solo dal giorno della domanda giudiziale o per una convenzione successiva alla loro scadenza, e solo se si tratti di interessi dovuti per almeno 6 mesi.
La giurisprudenza di legittimità per lungo tempo aveva ritenuto legittimi gli interessi anatocistici richiesti nei rapporti bancari, ravvisando nel comportamento delle banche un uso di rango normativo e quindi derogatorio delle disposizioni dell’art. 1283 c.c..
A partire dal ‘99 con tre famose sentenze (Corte Cass. Sez. I n. 2374 del 16/3/99; Corte Cass. Sez. III n. 3096 del 30/3/99; Corte Cass. Sez. I n. 12507 dell’11/11/99), la Corte di Cassazione ha radicalmente modificato il proprio orientamento, affermando la natura negoziale e non normativa dell’uso posto a giustificazione della capitalizzazione trimestrale praticata dalla banche.
L’art. 1284 c.c. prevede che gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale. La legge n. 154/92 ed il T.U.B. d.lgs. n. 385/93 hanno poi sancito la nullità di clausole di mero rinvio agli usi di piazza; in maniera analoga si procede anche quando manchi una specifica determinazione delle condizioni di conto.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale oggi prevalente, risultando nulle – anche per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della L. n. 154/92 – le clausole che non prevedono una specifica pattuizione scritta, ne consegue l’applicazione dell’interesse legale ex art. 1284 c.c.. |
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La delibera C.I.C.R. del 09 /02/00
Dopo le menzionate sentenze della Cassazione, il legislatore è intervenuto con il d.lgs. n. 342/99, modificando sostanzialmente l’art. 120 del T.U.B. e demandando al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (C.I.C.R) le modalità e i criteri per la produzione di interessi su interessi sulle operazioni bancarie. Il C.I.C.R., con Delibera del 9/2/00, ha rimesso alle parti, nei contratti di conto corrente, la determinazione della periodicità degli interessi, disponendo, però, la stessa periodicità sia per gli interessi a credito che per quelli a debito.
Pertanto, con la delibera in parola, si è reso possibile alle banche, tornare ad applicare la capitalizzazione trimestrale, seppur condizionata ad una uniforme periodicità degli interessi a debito e a credito.
Ma nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela. Pertanto ne consegue che, per i contratti stipulati precedentemente alla Delibera, ad un anatocismo applicato in modo illegittimo, si è sostituito un anatocismo trimestrale legale, ancorché applicato sia a debito che a credito. Per tali contratti, all’assenza di capitalizzazione, o dalla capitalizzazione annuale, conseguenti alla nullità della clausola anatocistica, si viene a sostituire una capitalizzazione trimestrale, comportando un peggioramento delle condizioni. Di conseguenza, si sostiene da parte di taluni, sino al riscontro di un’esplicita approvazione del cliente, perdurano gli effetti della nullità. |
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