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Documentazione Mancante
 
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Documentazione Mancante

 

Richiesta alle banche della documentazione mancante


Il cliente, per acquisire la disponibilità della documentazione, può far ricorso all’art. 119 del T.U.B., nonché all’art. 28 , comma 5 della Delibera Consob n. 11522/98 e, ove ricorrano le condizioni, all’art. 13 della legge 675/96 o al provvedimento d’urgenza, ex art. 700 c.p.c., o ancora all’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c..

L’art. 119, 4° comma del T.U.B. prevede che “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.

Con riferimento all’ordine di esibizione ex art. 210 c.c., occorre osservare che questi rappresenta uno strumento istruttorio residuale, utilizzabile quando la prova del fatto non sia acquisibile “aliunde”(altrove) e l’iniziativa non presenti finalità esplorative, non potendo in particolare l’esibizione essere ordinata quando l’istante avrebbe potuto di sua iniziativa acquisire la documentazione (Cass. Sez. Lav. n. 12997/04, Cass. 10043/04). Diverse sono le circostanze quando si prova di aver richiesto, senza alcun esito, copia della documentazione ai sensi dell’art. 119 del T.U.B..

 
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