Decorrenza della prescrizione e onere della prova
L’azione volta a ottenere la ripetizione di quanto indebitamente versato è soggetta alla ordinaria prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c.
Pertanto sono oggetto di ripetizione tutti gli interessi addebitati per l’intera durata del rapporto, alla sola condizione che la domanda di ripetizione sia proposta entro il termine di dieci anni dalla chiusura del rapporto. La tesi si basa su una massima della Cassazione del 9/4/84 n. 2262: “Il momento iniziale del termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi su un’apertura di credito in conto corrente (nella specie: perché calcolati in misura superiore a quella legale senza pattuizione scritta), decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro”.
Questa massima è stata ribadita più volte dalla Cassazione (Sez. I n. 3783 del 14/4/98; Sez. I n. 5720 del 23/3/04; Sez. I, n. 10127 del 14/5/05). |