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Procedure Concorsuali
 
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Procedure Concorsuali

 

Riflessi di perizie svolte su controlli di C/C bancari in tema di Procedure Concorsuali


Le procedure concorsuali sono quelle che disciplinano il fallimento, il concordato preventivo e la liquidazione coatta amministrativa.

In tutte queste procedure può accadere che le pretese creditorie degli istituti di credito, nei confronti della società fallita o in concordato preventivo o posta in liquidazione coatta amministrativa, non siano legittime anzi possono risultare illegittime e infondate in quanto in dispregio delle norme di legge in materia di interessi anatocistici di usura ,d’ultra legali e di quant’altro rigorosamente disciplinato dalla legge.

Ciò significa che può esser perpetrata nei confronti dell’azienda una massima ingiustizia in quanto la messa in patologia può esser derivata da una massa passiva errata, nel senso che i crediti bancari potrebbero non esistere o essere drasticamente ridimensionati. I crediti valutati dalle banche potrebbero comprendere somme calcolate sulla base di interessi e commissioni in violazione della legge antiusura, della legge sull’anatocismo, così come potrebbero essere confermate da una perizia in merito.

La quale perizia sottoposta a controllo, se di parte, e accettata dal curatore e dallo stesso giudice delegato, questi potrebbe concedere l’autorizzazione a sporgere denuncia- querela contro le banche creditrici e quindi espellere quegli importi dal passivo fallimentare.

Cosa per esempio che è avvenuta con una sentenza del tribunale di Nola depositata il 16/10/2007 nella quale condannava la banca revocando la sentenza dichiarativa del fallimento.

Quante aziende in perfetta buona fede accettano il passivo fallimentare in ogni sua parte senza sottoporre a verifica peritale le somme inserite da tutte le banche?

Nella legge fallimentare ci sono pochi articoli che rimarcano come la procedura dev’essere impostata nella massima correttezza ponendo il curatore in condizione di vigilare attentamente sulla regolarità delle ammissioni del passivo.

Ma un articolo vogliamo citare perché ci sembra, a tal proposito, il più importante, ed è l’art. 98 che a proposito delle impugnazioni così recita (in sintesi ):

“Contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo può essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione. Con l'opposizione il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la propria domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta; l'opposizione è proposta nei confronti del curatore. Con l'impugnazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la domanda di un creditore o di altro concorrente sia stata accolta; l'impugnazione è rivolta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta. Al procedimento partecipa anche il curatore. Con la revocazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili, decorsi i termini per la proposizione della opposizione o della impugnazione, possono chiedere che il provvedimento di accoglimento o di rigetto vengano revocati se si scopre che essi sono stati determinati da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile. La revocazione è proposta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta, ovvero nei confronti del curatore quando la domanda è stata respinta. Nel primo caso, al procedimento partecipa il curatore. Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza del creditore o del curatore, sentito il curatore o la parte interessata.”

E’ l’articolo più importante perché si ha la possibilità di contestare il credito presentato dalla banca dopo aver compilato una perizia attraverso cui sono calcolati i rapporti di c/c tra quella banca e il fallito. Certamente il giudice delegato nominerà un CTU per verificarne l’esattezza .Ma al di là questi obblighi giudiziari rimane il fatto che può essere contestato il numerario bancario riportato nello stato passivo.

 
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