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Segnalazione Centrale Rischi
 
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Segnalazione alla centrale dei rischi

 

Anatocismo e segnalazione alla centrale dei rischi


Si è più volte riscontrato che, nonostante il chiaro indirizzo assunto dalla Suprema Corte di Cassazione in tema di anatocismo, si sia proceduto, da parte di alcune banche, a segnalare a sofferenza nella Centrale dei Rischi saldi di conti viziati da anatocismo, ledendo l’immagine e la reputazione del segnalato, limitandone o precludendone, in tal modo, l’accesso al credito bancario.

Un errore di quantificazione dell’esposizione può comportare un esaurimento del credito disponibile e/o, per le segnalazioni di “sofferenza” e “incaglio”, l’impossibilità di accedere al credito presso altre banche e la richiesta di rientro da parte delle stesse. In tali circostanze all’imprenditore viene compromessa la propria attività con danni sia patrimoniali sia di lesione dell’immagine.

Il Foglio Informativo della Centrale dei Rischi, stabilisce al paragrafo 5.4 che “i dati registrati negli archivi della Centrale dei Rischi derivano dalla elaborazione automatica delle segnalazioni trasmesse dagli intermediari partecipanti al servizio, ai quali compete pertanto la responsabilità circa la esattezza delle stesse”.

Un orientamento giurisprudenziale considera il danno “in re ipsa”, riconoscendolo in via equitativa, anche quando non sono sufficientemente accertati e quantificati i risvolti commerciali e patrimoniali: “… si sta facendo strada un nuovo orientamento giurisprudenziale secondo cui la segnalazione di una “sofferenza” non più esistente, conferendo pubblicità interbancaria ad un non reale protrarsi dell’insolvenza del debitore, è destinata ad assumere rilevanza peculiare in un’ottica commerciale ed imprenditoriale, risolvendosi in una complessa vicenda di indubitabile discredito patrimoniale, idonea a provocare un danno anche della reputazione imprenditoriale del segnalato. (Trib. Bari, Sez. I, 22/12/00, Trib. Roma, 25/11/04, n. 31484, Corte d’Appello Milano, 4/11/03, Trib. Milano, 17/3/04). E se non vi è dubbio che un’illegittima segnalazione provoca un danno all’attività imprenditoriale che deve essere provato, è altresì indiscutibile che la lesione della reputazione personale esime il soggetto leso dall’onere di fornire in concreto la prova del danno in quanto questo viene considerato “ in re ipsa”.

Naturalmente la responsabilità da falsa informazione è estesa anche a comportamenti che esulano dalla segnalazione alla Centrale dei Rischi
 
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