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Usura |
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Interessi usurari: la Legge N. 108/96
Con l’introduzione del disposto legislativo n. 108/96 viene posto un tasso limite oltre il quale gli interessi vengono sempre considerati usurari. Per la verifica del rispetto della soglia di usura la legge dispone che si tenga conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito. Al Ministro del Tesoro viene demandata la pubblicazione trimestrale del limite d’usura.
Il primo decreto contenente le rilevazioni dei tassi medi è stato emanato dal Ministro del Tesoro il 22/3/97, per cui la legge, in realtà, è efficace solo da questa data. Le conseguenze dell’usurarietà sono stabilite dall’art. 1815 c.c., come modificato dalla legge n. 108/96, che prevede che qualora siano convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non è dovuto alcun interesse.
La giurisprudenza prevalente, tuttavia, non ritiene applicabile “ sic et simpliciter” l’art. 1815 c.c.: ciò comporterebbe effetti giudicati troppo penalizzanti.
Secondo alcune pronunce andrebbe applicato l’interesse legale, considerando nulla ma non illecita la clausola relativa al tasso d’interesse e, quindi, applicando l’art. 1284 comma 3° c.c. secondo cui, in difetto di una diversa e valida pattuizione gli interessi sono dovuti al tasso legale (cfr. Tribunale di Milano, 13/11/97). |
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